6 febbraio 2024

Dichiarazione integrativa della domanda unica: istanze dal 29 gennaio al 16 febbraio

Campagna 2023

Autore: Cinzia De Stefanis
Dal 29 gennaio gli allevatori che hanno chiesto di aderire all’intervento dell’eco-schema 1, livello 2, possono presentare la dichiarazione integrativa. C'è tempo fino al 16 febbraio.
Agea, con la circolare del 25 gennaio 2024, n. 6893, ha fornito le istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della dichiarazione integrativa della domanda unica per i beneficiari che hanno richiesto di aderire all’intervento dell’eco-schema 1 livello 2 e che aderiscono al sistema Sqnba (sistema di qualità nazionale benessere animale).

Dichiarazione integrativa - Nel documento di prassi, l’Agea ricorda che la dichiarazione integrativa è prevista per coloro che hanno richiesto nella domanda unica 2023 l’intervento per l’eco-schema 1 livello 1 e contemporaneamente per il livello 2 - adesione a Sqnba, con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. La dichiarazione mira, infatti, a consentire la corretta demarcazione tra i due livelli di aiuto per la sola specie bovina.

Pascolamento -La dichiarazione deve essere prodotta dagli agricoltori che intendono precisare il numero esatto di capi con i quali hanno eseguito il pascolamento rispetto alla totalità dei capi detenuti per la sola specie bovina. In assenza di dichiarazione, saranno considerati tutti i capi dell’allevamento.

Deroga - La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in Bda (banca dati nazionale) secondo la normativa vigente, in quanto si prendono a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in Bdn (banca dati nazionale).

Informazioni - Le informazioni presenti nelle dichiarazioni comprendono:
  • l'orientamento dell’allevamento (bovini da latte / bovini da carne / bovini misti);
  • il numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi);
  • il numero di giorni di pascolamenti.
Tali indicazioni sono utilizzate anche per la verifica del rispetto del criterio di mantenimento delle superfici a pascolo. In allegato alle istruzioni l'Agea ha pubblicato un modello di dichiarazione.

Caa (centro assistenza agricola) -Gli allevatori che hanno delegato la presentazione della domanda al Caa troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal Sian (sistema informativo agricolo Nazionale), necessaria alla compilazione della dichiarazione integrativa presso lo stesso Caa.
Mentre gli allevatori che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato possono rivolgersi all’Ufficio informazioni infoutenza@agea.gov.it, affinché lo stesso possa provvedere a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della dichiarazione direttamente tramite il portale SIAN.

Come redigere la dichiarazione integrativa - La dichiarazione integrativa (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000), è prevista per coloro che hanno richiesto nella domanda unica 2023 l’intervento per l’ecoschema 1 livello 1 e contemporaneamente per il livello 2 - adesione a Sqnba (sistema di qualità nazionale benessere animale), con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo, al fine di consentire la corretta demarcazione tra i due livelli di aiuto per la sola specie bovina.

Tuttavia, la suddetta dichiarazione deve essere prodotta dagli agricoltori che hanno richiesto nella domanda unica 2023 l’intervento per l’eco-schema 1 livello 2 - adesione a Sqnba - e che intendono precisare il numero esatto di capi con i quali hanno eseguito il pascolamento rispetto alla totalità dei capi detenuti per la sola specie bovina. In assenza di dichiarazione, saranno considerati tutti i capi dell’allevamento. Le informazioni presenti in tali dichiarazioni verranno utilizzate anche per la verifica del rispetto del criterio di mantenimento delle superfici a pascolo. La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in Bdn (banca dati nazionale) secondo la normativa vigente, in quanto si prendono a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in Bdn. Per quanto concerne i suini, che non sono identificati e registrati singolarmente in Bdn, non è ammissibile il pascolo con un gruppo di animali; pertanto, il pascolamento per tale specie animale deve obbligatoriamente riguardare l’intero allevamento.
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