27 novembre 2023

Ecotassa per prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti

Dal 1° gennaio 2024 nuovi adempimenti

Autore: Cinzia De Stefanis
Dal 1° gennaio 2024 nuovi adempimenti e controlli per chi immette sul mercato prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti di sintesi. L'adempimento a carico dei contribuenti consiste nel caricamento sul portale del Sian (sistema informativo agricolo nazionale) del bilancio registrato dell'anno precedente e una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante della società attestante la quota di fatturato derivante dalla vendita dei prodotti soggetti a ecotassa. Questo adempimento dovrà essere effettuato a regime entro il 15 luglio di ogni anno, ma per il primo anno si dovranno caricare i dati del 2022 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e 31 marzo dello stesso anno.

E’ con il decreto del 23 giugno 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18-10-2023 n. 244) che il Masaf (Ministero delle politiche agricole) fissa le modalità di versamento del del contributo annuale per la sicurezza alimentare.

Da segnalare che l’ultimo provvedimento in commento, rappresenta l’ennesimo aggiornamento della normativa dell'ecotassa per prodotti fitosanitarie coadiuvanti classificati pericolosi per l'uomo e l'ambiente e per fertilizzanti di sintesi. L'ecotassa è stata introdotta nel 1999 per destinare una parte del fatturato annuo (prima 0,5% poi 2%) derivante dalla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti classificati per la pericolosità per uomo e ambiente e dei fertilizzanti di sintesi.

Il precedente aggiornamento risaliva al marzo del 2022, con l'introduzione delle sanzioni per gli inadempienti , pari al doppio del contributo dovuto in caso di pagamento mancato o inferiore al dovuto e pari allo 0,1% del dovuto per ogni giorno di ritardo rispetto alle due scadenze semestrali. Il provvedimento in commento:
  • dettaglia le modalità di versamento del contributo annuale;
  • introduce nuovi adempimenti da parte dei contribuenti;
  • abroga il decreto interministeriale 14 luglio 2000.

Pagamento - L'articolo 1, del Dm 23 giugno 2023 definisce con maggiore dettaglio le modalità di pagamento: "1. Il contributo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23, è versato dai soggetti indicati nel comma 1-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del Capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione ovvero tramite bonifico bancario intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma".

Nuovi adempimenti - Le scadenze delle due rate annuali rimangono fissate al 15 luglio e al 15 gennaio e vengono introdotti nuovi adempimenti per controllare se quanto versato è effettivamente pari alla cifra dovuta o se, come è spesso successo in passato, ci sono "dimenticanze".
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