11 dicembre 2023

Esenzione IRPEF per il comparto agricolo: nessuna proroga

Autore: Elettra Bandi
Le ultime bozze della legge di Bilancio 2024 non prevedono la proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari concessa, negli ultimi sette anni, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Se il testo verrà confermato, dal 2024 torneranno, quindi, ad applicarsi le regole ordinarie.

L’esenzione era stata introdotta dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) al fine di sollevare il comparto agricolo colpito da un periodo di crisi. La misura è stata poi prorogata di anno in anno fino alla legge di bilancio 2023 (Legge n.197 del 29 dicembre 2022) che stabilisce che, con riferimento all’anno d’imposta 2023, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La disposizione riguarda anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 705 della Legge 145/2018, sono fiscalmente equiparati ai titolari dell’impresa agricola cui partecipano attivamente.

L’agevolazione è fruibile anche dai soci delle società semplici iscritti nella gestione previdenziale agricola. Al contrario, non ne possono beneficiare i soci di società agricole costituite con denominazione Snc, Sas e Srl trasparenti anche se hanno optato per la tassazione catastale.

La tassazione ordinaria - Se il testo verrà confermato, dal 2024 torneranno quindi ad applicarsi le regole ordinarie e anche i coltivatori diretti e gli IAP dovranno dichiarare i redditi dominicali e agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli a rivalutazione (pari all'80% per il reddito dominicale ed al 70% per il reddito agrario).

I redditi così rivalutati, sono poi soggetti ad una seconda rivalutazione del 30% da cui sono esclusi i soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto e di IAP.

Si ricorda che il reddito dominicale deve essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal soggetto che svolge l'attività agricola.

La rivalutazione non trova applicazione per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a soggetti che non hanno ancora compiuto quaranta anni e sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

La compilazione del modello Redditi Persone Fisiche - Anche nell’attuale regime di esenzione gli IAP e i coltivatori diretti devono compilare il quadro RA del modello Redditi Persone Fisiche per dichiarare i terreni posseduti inserendo in colonna 1 il reddito dominicale non rivalutato (e in colonna 3 il reddito agrario) e barrando la colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP” (oltre agli altri dati, titolo, percentuale di possesso ecc..).

In assenza di proroga, a partire dal modello Redditi 2025, relativo al periodo fiscale 2024, si dovrà, anche per i coltivatori diretti e per gli IAP, procedere alla compilazione “ordinaria” indicando i redditi rivalutati nelle colonne 11 e 12 (rispettivamente “reddito dominicale imponibile” e “reddito agrario imponibile”).
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