9 ottobre 2023

Fondo per le filiere agricole: dote da 10 milioni di euro per l’anno 2023

Autore: Cinzia De Stefanis
Al via le regole di accesso al fondo per la competitività delle filiere. Gli aiuti sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023. Per la campagna 2023 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto. E’ con la nota del 3 ottobre 2023 n.91 che l’Agea ha dettato le istruzioni operative per l’accesso ai 10 milioni di euro del “fondo per la competitività delle filiere”. Il modello, già applicato nelle campagne 2020-2022, prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2023 a 5 milioni di euro per il mais e 5 milioni di euro per legumi e soia.

Legislazione di riferimento - Ricordiamo che con il decreto ministeriale del Masaf 2 febbraio 2022 n.48421 è stato istituito il fondo per la competitività delle filiere agricole con il fine di sostenerne lo sviluppo e gli investimenti, sono stati ripartiti i fondi disponibili su filiere ritenute strategiche privilegiando quelle che si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l’effetto dello stanziamento pubblico attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra agricoltori e trasformatori. Il decreto ministeriale disciplina le modalità di concessione dell’aiuto con la finalità di:
  • favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;
  • favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;
  • valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia);
  • migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi.
Soggetti beneficiari - I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, entro il termine di scadenza della domanda di contributo, contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione. Qualora l’impresa di commercializzazione o trasformazione associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa, il contratto di filiera può essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch’esso una durata triennale. Il contratto di filiera deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.

Sottoscrizione contratto di filiera -In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:
  • imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;
  • cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;
  • imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione.
In questo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria di trasformazione e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i. Poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasformazione.

Aiuto commisurato alla superficie agricola - L’aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria effettuata dall’organismo pagatore Agea. Le colture ammissibili sono quelle individuate dalla matrice allegata: in generale non sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.

Entità dell’aiuto - Per accedere all’aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale. Per la campagna 2023 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto. L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’organismo pagatore - Agea come ente gestore procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.
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