18 ottobre 2023

Imprese agroalimentari: proroga al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic e sugar tax

Autore: Cinzia De Stefanis
Buone notizie per le imprese agroalimentari. Rinviata fino al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore della plastic e sugar tax. Rispettivamente le imposte sul consumo di imballaggi usa e getta in plastica non compostabile e sulle bevande edulcorate. La sesta proroga dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, è contenuta nel pacchetto di Decreti approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre 2023, che compongono la Legge di bilancio 2024.

Rischio aumento prezzi degli alimenti - La plastic e la sugar tax attualmente rischiano di avere un effetto a valanga sui prezzi finali degli alimenti proprio mentre l’Italia si trova ad affrontare una preoccupante fiammata dell’inflazione anche sulla spesa alimentare. Una necessità per evitare di penalizzare l’intera filiera agroalimentare che si trova già sotto pressione per l’aumento dei costi. L’obiettivo di riduzione della plastica va perseguito nell’ottica di una visione strategica di ampio respiro con incentivi premianti per lo sviluppo e la diffusione di prodotti alternativi di cui alcune nostre imprese sono leader al mondo piuttosto che con misure punitive poco efficaci.

Tributo “plastic tax” - Il tributo “plastic tax” si applica al consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, punta al raggiungimento di due obiettivi principali: ridurre l’utilizzo di questo materiale tanto indistruttibile quanto nocivo, linea intrapresa già dagli organismi internazionali, e, perché no, dare linfa alle casse dello Stato. I beni interessati dalla nuova imposta, sono i Macsi (piatti, posate e bicchieri monouso in plastica, buste, bottiglie e contenitori in tetrapak, pellicole, cioè quegli oggetti pensati, progettati e venduti per essere usati una sola volta nel loro ciclo di vita) ma con alcune eccezioni, come ad esempio i prodotti compostabili (conformi alla norma Uni En 13432:2002) o frutto dell’attività di riciclo, i dispositivi medici e i contenitori di medicinali.

Misura imposta plastica - L’articolo 1, comma 649 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, fissa nella misura di 0,45 euro la misura del tributo per ogni chilogrammo di materia plastica – e cioè la plastica costituita da polimeri organici di origine sintetica – contenuta nei Macsi. Tale indicazione comporta l’enucleazione della quantità di tale materia dai Macsi assoggettati al tributo, escludendo il quantitativo di plastica riciclata in essi presente. Mentre all’articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla determinazione della quantità di plastica proveniente da riciclo, demanda al provvedimento direttoriale l’individuazione degli strumenti idonei alla certificazione di tali quantità. Non si disciplina la determinazione della quantità di plastica contenuta in manufatti composti anche da altri materiali, quali legno, metalli, ecc.

Sugar tax - L’imposta “sugar tax” colpisce le bevande edulcorate. Per edulcorante “si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande”.

Sono obbligati al pagamento dell’imposta:
  • il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede alle operazioni di condizionamento, il quale ceda poi le bevande a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  • l'acquirente, in relazione a prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
  • l’importatore che introduca nel territorio dello Stato bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea.
I soggetti nazionali che producano le bevande soggette a tassazione o che le acquistino da altri paesi dell’area Ue sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione recante tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta. La dichiarazione dev’essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si verifica uno dei fatti costituenti presupposto dell’imposta ed entro lo stesso termine occorre provvedere al versamento di quanto dovuto.
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