15 gennaio 2024

Incentivi economici per le organizzazioni e associazioni di produttori ortofrutticoli

Domande entro il 15 febbraio

Autore: Cinzia De Stefanis
Scade il prossimo 15 febbraio il termine di accesso ai contributi pubblici dell'annualità 2023 riservati alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (Op) e le relative associazioni (Aop). Le istruzioni operative per accedere agli incentivi economici sono contenute nella circolare Agea del 5 gennaio 2024 n. 708.

Domanda di aiuto totale o di saldo - Entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione del programma operativo, le Op/Aop presentano la domanda di aiuto.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, potranno essere accettate domande di aiuto oltre tale termine e comunque entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito sarà applicata una penale pari all’1% dell’aiuto spettante.

La domanda di aiuto, riporta tutte le informazioni finanziarie attinenti al valore della produzione commercializzata, l’alimentazione del fondo di esercizio, le spese sostenute a diverso titolo, l’aiuto richiesto.

La correttezza delle informazioni relative alle spese è dimostrata e trova riscontro nel prospetto analitico delle spese (Modello CR1b) e nel relativo allegato 1b inerente al riepilogo delle spese per obiettivo, misura e azione.

Da segnalare che dovrà essere riposta particolare attenzione nella corretta compilazione del CR1b (attraverso l’uso del modello in Excel allegato alla presente, il cui upload in formato tracciato record testuale [.txt] ne consente il caricamento nel portale SIAN attraverso l’apposita funzionalità). Al riguardo si rimanda alla lettura del Manuale Utente Programmi Operativi “Gestione Spese - CR1”, pubblicato sul sistema informatico Sian (sistema informativo agricolo nazionale) alla sezione download – ortofrutta fresca, da intendersi qui integralmente riproposto, nel quale vengono puntualmente descritte le regole da seguire per una loro corretta compilazione ed un corretto caricamento a sistema dello stesso.

Domanda di anticipo -L’importo totale annuo richiesto con le domande di anticipo non può superare l’80% dell’importo dell’aiuto inizialmente approvato con la determina/decreto di approvazione dell’esecutivo annuale. Pertanto, un eventuale aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell’art. 34, par. 2, del Reg. delegato, non determina un aumento dell’importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell’importo dell’anticipazione.

Non è ammessa la possibilità, in relazione alla stessa annualità, di alternare la modalità di richiesta di liquidazione dell’aiuto finanziario comunitario (anticipo o pagamento parziale) nel corso della medesima annualità del programma. Quindi la prima domanda di aiuto presentata dalla Op definisce la modalità, anticipo o pagamento parziale di corresponsione dell’aiuto finanziario per l’anno considerato.

Tenuto conto che i programmi operativi trovano il proprio fondamento nel principio del cofinanziamento, ne consegue che l’importo dell’anticipo non può superare l’aiuto spettante calcolato sulle spese previste per il quadrimestre di riferimento. Il versamento degli anticipi è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione.

La richiesta di anticipo riguarda le spese previste, inerenti al programma operativo, per il periodo di quattro mesi che decorre dal mese che contiene i termini di presentazione anzidetti e in cui è stata presentata la richiesta di anticipo.

La fissazione dei termini di presentazione e le regole stabilite dalla regolamentazione comunitaria in materia di erogazione di un anticipo non consentono la presentazione di una singola domanda di anticipo riferibile a due o più quadrimestri.
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