6 ottobre 2023

Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane

Danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)

Autore: Cinzia De Stefanis
In arrivo gli aiuti alle aziende suinicole danneggiate dalle misure adottate per contenere la peste suina africana (Psa) relativamente al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. Per le Pmi e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto. È con il provvedimento Masaf del 29 settembre 2023, prot. n. 0534 026 che vengono dettate le istruzioni per l’accesso alle risorse pari a 19.644.443,25 euro. Il 60% destinato alle piccole e medie imprese e microimprese del settore agricolo. Il 40% alle imprese di macellazione e trasformazione.

L’obiettivo del sostegno è di compensare le perdite dovute:
  • al deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
  • alla mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe; al prolungamento del vuoto sanitario;
  • ai costi di produzione per il blocco della movimentazione; alla stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
  • alla distruzione e distoglimento della merce per mancato export; alla stima dei danni causati dal mancato export.
Imprese beneficiarie -Beneficiari degli aiuti sono:
  • le imprese della produzione primaria e dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati che rientrano in queste categorie: allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie;
  • macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) che siano ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023, che nello stesso periodo non abbiano potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell’allegato del decreto in commento, che pur autorizzati a esportare nei paese terzi non abbiano potuto effettuare spedizioni di carni suine o prodotti trasformati a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal ministero della Salute italiano.
Categorie merceologiche -Il provvedimento indica le categorie merceologiche nelle quali devono operare le aziende beneficiarie:
  • verri;
  • scrofe;
  • scrofette;
  • suini da ingrasso;
  • suinett:
  • prosciutti;
  • prodotti di salumeria e tagli di carne suina.
Dimostrazione del danno - Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. In particolare:
  • la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell’anno precedente “indenne dalla malattia” nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A bis; - la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di “regolare esportazione”, rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell’esportazione e del sostenimento dei costi connessi.
Per le Pmi e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A bis. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

Presentazione dell’istanza - I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all’organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso. L’organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute.
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