3 maggio 2024

Intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti dalla campagna 2024/2025

Autore: Cinzia De Stefanis
Sulla rampa di lancio il sostegno alla riconversione varietale, ristrutturazione e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Solamente per la campagna 2024-2025 il termine per la presentazione della domanda di aiuto all'Organismo Pagatore è stato fissato il 14 giugno 2024 . Con la circolare del 26 marzo 2024 protocollo n. 25014, l’Agea ha dettato le istruzioni operative per la gestione dell'intervento "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" dalla campagna 2024-2025 .

Fascicolo aziendale - L’agricoltore, prima di presentare domanda di aiuto, deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale. In particolare, l’azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell’impresa ovvero alla residenza del titolare nell’ipotesi di impresa individuale.
Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell’adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell’ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Beneficiari del sostegno - Sono beneficiari del sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Altresì, beneficiano del sostegno, coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.

Rientrano tra i beneficiari di cui sopra i seguenti soggetti:
  • gli imprenditori agricoli singoli e associati;
  • le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento;
  • le cooperative agricole;
  • le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
  • i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Gli aiuti sono erogati dall'organismo pagatore direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

In particolare, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario.

Presentazione delle domande e procedura di selezione - Le domande di sostegno sono presentate, anche per il tramite dei Caa, presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione/PA di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto il sostegno, ferma restando la competenza alla costituzione ed all’aggiornamento del fascicolo aziendale. Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell’aiuto relativo all’intervento settoriale in questione per superfici ubicate in diverse Regioni/Pa, dovrà presentare, una domanda per ciascuna Regione/Pa, all’organismo pagatore competente per tale Regione.

Limitatamente alla campagna 2024/2025 per la presentazione delle istanze, la scadenza è fissata al 14 giugno 2024. Tale termine rappresenta la data ultima di presentazione delle domande, tuttavia, gli Organismi Pagatori sono tenuti a garantire l’apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza suddetta, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5% delle domande presentate che copra almeno il 5% del contributo richiesto complessivamente, i richiedenti non potranno provvedere all’estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di sostegno, prima del 5 novembre. È tuttavia possibile procedere all’estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima della suddetta data, qualora gli organismi pagatori abbiano eseguito e concluso il controllo in loco presso i richiedenti estratti a controllo a campione. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’inammissibilità della relativa superficie sia per l’estirpo che per l’impianto.

Erogazione dell’anticipazione -L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo. Con riguardo alla richiesta di pagamento dell’anticipo la stessa può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, attenendosi alle istruzioni operative previste dall’organismo pagatore.
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