28 giugno 2023

Investimenti innovativi delle imprese agricole: pubblicato l’elenco degli ulteriori beneficiari

Si tratta di un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 20 mila euro

Autore: Pietro Mosella
Con il decreto direttoriale 26 giugno 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa di riferimento, ha disposto la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese agricole richiedenti, per gli investimenti innovativi (si veda sul punto anche l’articolo “Investimenti innovativi imprese agricole: ulteriori imprese ammesse alle agevolazioni” del 9 giugno 2023).

Si tratta delle imprese che hanno trasmesso l’istanza dal 23 maggio 2022 al 23 giugno 2022 e che sono individuate nell’“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto” al suddetto decreto.

Il beneficio - Le agevolazioni in questione - si ricorda - in virtù di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto 30 luglio 2021 del MISE, sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della Legge n. 232/2016.

Dette agevolazioni sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di 20.000,00 euro per soggetto beneficiario. Possono fruirne le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Nel dettaglio, sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
  • beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della Legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

Obblighi a carico delle imprese beneficiarie – Il decreto direttoriale 26 giugno 2023 definisce, tra l’altro, gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie che si devono impegnare a:
  • a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MIMIT;
  • b) ultimare l’investimento entro il termine di 12 mesi dalla data del presente provvedimento di concessione;
  • c) mantenere i beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data d’installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è stata ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata;
  • d) corrispondere a tutte le richieste d’informazioni disposte dal Ministero;
  • e) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
  • f) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della Legge n. 124/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
  • g) attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione, nel caso di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del 2 maggio 2022.

Revoche dell’agevolazione – Come prevede l’articolo 3 del decreto direttoriale, il MIMIT può disporre, in relazione alla natura ed all’entità dell’inadempimento da parte dell’impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
  • a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti d’ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
  • c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
  • d) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto 30 luglio 2021;
  • e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
  • f) delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’UE, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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