29 febbraio 2024

IVA regimi speciali agricoli, le condizioni di attendibilità della precompilata

Autore: Redazione Fiscal Focus
A decorrere dal 2023, l’Agenzia delle entrate ha riservato una certa attenzione al settore agricolo al fine di collocare correttamente gli elementi riferiti ai regimi speciali IVA nei documenti precompilati. Lo conferma il provvedimento direttoriale del 19 gennaio 2024, Prot. n. 11806/2024, con il quale viene statuita l’estensione al 2024 del periodo sperimentale in cui le Entrate predisporranno le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale secondo l’articolo 4 del D. Lgs. n. 127/2015.

Nel corso dello scorso anno, infatti, sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’IVA a credito. Ciò, avendo dato la possibilità a contribuenti e loro intermediari di integrare i registri delle operazioni attive con l’indicazione delle percentuali di compensazione. Il recente provvedimento, oltretutto, specifica che il 12 dicembre 2023 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche che, dal 1° febbraio scorso, consentirebbero ai soggetti che adottano i regimi speciali di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare correttamente l’IVA ammessa in detrazione. Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

Il modello precompilato della dichiarazione IVA annuale riferita al periodo d’imposta 2023, la cui presentazione scade oggi se si decide di non inviare separatamente la dichiarazione dell’ultima liquidazione periodica annua, non reca l’esatta collocazione degli elementi utili ai fini dei calcoli o, perlomeno, non sempre. Orbene, ciò accade poiché l’indicazione corretta dei dati, tenendo conto degli elementi utili ai calcoli sulla base del meccanismo affidato alle percentuali di compensazione, consegue alla sola scelta di adozione, per il 2023, dei registri precompilati che, pertanto, risultino regolarmente integrati e convalidati. Ove ciò non sia accaduto, la dichiarazione precompilata potrà essere semplicemente di supporto alla eventuale verifica di alcuni dati, quali i volumi delle operazioni attive e passive e gli importi dell’imposta versata nell’anno. Gli ulteriori importi indicati in precompilata si riveleranno privi di qualsiasi attendibilità.

Al fine della corretta esposizione dei dati in dichiarazione, si deve tener presente che, ove il soggetto passivo eserciti una o più attività agricole e transiti nei regimi speciali di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972, le operazioni attive vanno fatturate con l’esposizione delle ordinarie aliquote d’imposta. Come prevede il comma 1 del richiamato articolo 34, infatti, le percentuali di compensazione concorrono esclusivamente a determinare, in misura forfetizzata, la detrazione di cui all’articolo 19. Ciò significa che i soggetti interessati dichiarano normalmente i volumi delle operazioni attive e il conseguente volume d’affari nel quadro VE della dichiarazione per poi spostarsi nel quadro VF in cui dovranno essere indicati nelle sezioni 3-B e 3-C, rispettivamente, i volumi per i quali è ammessa la detrazione secondo le percentuali di compensazione e l’ammontare delle operazioni relative alle attività connesse per il quale la detrazione è forfetizzata nella misura della metà. Il tutto, dopo aver barrato la casella relativa al metodo utilizzato per determinare la detrazione nella sezione 3 del medesimo quadro.

Un errore riscontrato nella consultazione di alcune dichiarazioni precompilate dei soggetti che esercitano attività agricole transitanti nei regimi speciali, e nel contempo altre attività assoggettate ai regimi ordinari, consiste nella presenza di un unico modulo IVA relativo ad un solo codice Ateco che comprende la somma degli importi relativi alle due o più attività. È naturale che in tal caso la dichiarazione vada compilata manualmente con più moduli imputando a ciascuno di essi i dati corretti.

Un caso particolare attiene al regime speciale di esonero dagli adempimenti IVA (tra cui fatturazione e dichiarazione annuale) di cui al comma 6 dell’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972. La norma richiamata dispone che i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per poi consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente. Il caso prospettato, dunque, è l’unico nel quale il cessionario dovrà predisporre l’autofattura indicando l’imposta per la corrispondente percentuale di compensazione di cui alla tabella A parte prima allegata al D.P.R. n. 633/72. Nei righi da VF1 a VF13 del quadro VF della dichiarazione dovrà indicare gli acquisti effettuati, dividendo imponibile da imposta in corrispondenza delle percentuali di compensazione. Ciò dovrebbe essere già consultabile nella dichiarazione precompilata. Se l’agricoltore esonerato esercita un’altra attività per la quale è obbligato a presentare la dichiarazione annuale, nulla deve dichiarare relativamente all’attività agricola in regime di esonero.

Utile segnalare, infine, che, contrariamente ai tempi indicati nell’ultimo e sopra richiamato provvedimento, accedendo ai servizi di fatturazione elettronica del portale dell’Agenzia delle entrate, pare non siano ancora state implementate le funzionalità relative alle indicazioni delle percentuali di compensazione per la corretta quantificazione dell’imposta da collocare nei documenti precompilati.
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