7 marzo 2024

L’imprenditoria giovanile in agricoltura ha una nuova legge

Autore: Cinzia De Stefanis
Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura, agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici e a sostegno alla formazione. Queste alcune delle novità, contenute nella nuova legge sull’imprenditoria giovanile in agricoltura approvata definitivamente dal Senato il 28 febbraio scorso.

Giovane imprenditore agricolo - Il provvedimento legislativo tratta numerose tematiche unite dal comune denominatore dei soggetti beneficiari. Infatti, tutte le disposizioni contenute sono riservate al «giovane imprenditore agricolo» così definito dall’articolo 2.

Con tale termine si intendono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  • il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlg 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura -E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:
  • all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
  • all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
  • all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
  • all'acquisto di complessi aziendali già operativi.
Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura -Il giovane imprenditore agricolo che intraprende un'attività d'impresa ha la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 , del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici -In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione - Per i soggetti che che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione.

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate -A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge in commento (giovane imprenditore agricolo) una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.
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