28 settembre 2023

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico e gli interventi complementari

Le FAQ più rilevanti per la misura “Parco Agrisolare 2023”

Autore: Elettra Bandi
Di recente sono state pubblicate sul sito del MASAF le riposte alle domande più frequenti relativamente alla misura “Parco Agrisolare”. Tale agevolazione, rivolta agli imprenditori agricoli, alle imprese agroindustriali e alle cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, concede un incentivo per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Oltre all’installazione dei pannelli possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati strumentali, quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei medesimi e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma informatica predisposta dal GSE a partire dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023.

Analizziamo di seguito alcune delle FAQ più rilevanti.

I requisiti dell'impianto fotovoltaico - Per richiedere il contributo previsto dalla misura “Parco Agrisolare”, l'impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione, sia come nuovo impianto che come potenziamento di un impianto esistente, e con potenza di picco complessiva non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Viene precisato inoltre che, i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, non superiore a euro 2.330.000.

Ogni singola proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

Nei limiti della spesa massima ammissibile, è comunque possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più proposte purché tutte rientranti nella stessa tabella (nel caso di aziende attive nella produzione agricola primaria sarà possibile realizzare più proposte tutte ricadenti in Tabella 1A oppure tutte ricadenti in Tabella 4A), che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

Le spese ammissibili per l'installazione i sistemi di accumulo e per i dispositivi di ricarica - Con riferimento all’installazione di un sistema di accumulo sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
  • acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
  • acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
  • acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.
Per tali spese è fissato un massimale pari a 1.000 €/kWh. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 100.000.
I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Con riferimento all’installazione di sistemi di ricarica per la mobilità sostenibile potrà essere riconosciuta una pesa massima ammissibile pari a € 30.000.
Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.
I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione e conformi alla normativa tecnica di settore.

Le spese per la realizzazione degli interventi complementari. Rimozione e smaltimento dell'amianto -Con riferimento alla rimozione e smaltimento dell'amianto e/o eternit dalle coperture dei fabbricati interessati dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  • interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
  • decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi (ove necessario);
  • eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
  • fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
  • oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).
Isolamento termico - Con riferimento alla realizzazione di coperture termo-isolanti tali da garantire un miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati interessati dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  • rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
  • fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato interessato;
  • opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario);
  • oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
Sistema di areazione -Con riferimento alla realizzazione di un sistema di areazione (compresa l’installazione di camini di evacuazione) connesso alla sostituzione del tetto del fabbricato interessato dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  • fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
  • fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
  • opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario).
Per i suddetti interventi è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile complessivo pari a € 700/kWp.

Edifici rurali: ammissibilità al bando per il cambiamento d'uso da attività agricola in abitazione per la ricezione e ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica - Nelle FAQ viene precisato che deve essere mantenuto lo stato catastale dell’immobile per tutta la durata dell’intervento più i successivi 5 anni.
Si specifica inoltre che i tetti delle residenze domestiche non possono essere adibiti all’installazione dell’impianto fotovoltaico che potrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale.

L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento.
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