12 settembre 2023

Le FAQ più rilevanti per la misura “Parco Agrisolare 2023”

Autore: Elettra Bandi
Di recente sono state pubblicate delle FAQ per la misura Parco Agrisolare 2023.

Tale agevolazione prevede l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Unitamente all’installazione dei pannelli possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati strumentali, quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei medesimi e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.

Possono beneficiare della misura:
  • (i) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • (ii) le imprese agroindustriali;
  • (iii) le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma informatica predisposta dal soggetto attuatore GSE a partire dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023.

Riportiamo di seguito alcune delle FAQ più rilevanti.

1) Quando è possibile iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari?

È consentito iniziare i lavori di realizzazione dell'intervento successivamente alla data di invio della Proposta. Si rammenta che, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad inviare la comunicazione di inizio lavori e, contestualmente, l'eventuale richiesta di anticipazione, secondo quanto previsto ai paragrafi 7.1 e 7.2 del Regolamento Operativo.

2) Come inviare la Proposta per l'accesso alla misura "Parco Agrisolare"?

La proposta deve essere trasmessa, pena l'inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposito portale “Bando Agrisolare” disponibile all'interno dell'Area Clienti GSE, nella sezione “Attuazione Misure PNRR”. Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata, posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale “Bando Agrisolare”, non saranno tenute in considerazione.

L'Operatore, o Soggetto Beneficiario, è il soggetto che intende partecipare al bando Agrisolare mentre l'Utente è la persona che effettua l'accesso al portale ed esegue le attività per conto dell'Operatore.

Ciò premesso, l'Utente, registratosi all'Area Clienti anche tramite SPID, dovrà scegliere, nella sezione “Attuazione Misure PNRR”, la voce “Parco Agrisolare> Accedi al portale”. A valle della scelta, l'Utente avrà tre possibilità:
  • registrare l'Operatore- Soggetto Beneficiario, seguendo i passaggi a video;
  • associarsi ad un Operatore già registrato richiedendo il pin necessario;
  • inserire la richiesta scegliendo un Operatore
  • Soggetto Beneficiario già presente in elenco.

3) Quali sono i requisiti dell'impianto fotovoltaico?

Per richiedere il contributo previsto dalla misura Parco Agrisolare, l'impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione, sia come nuovo impianto che come potenziamento di un impianto esistente, e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici; non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte.

4) È possibile realizzare più impianti fotovoltaici da parte dello stesso Soggetto Beneficiario?

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, comunque, non superiore a euro 2.330.000, nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso del 21 luglio 2023 e nel relativo Regolamento Operativo.

Ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale. Nei limiti della spesa massima ammissibile è comunque possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte purché tutte rientranti nella stessa tabella (nel caso di aziende attive nella produzione agricola primaria sarà possibile realizzare più proposte tutte ricadenti in Tabella 1A oppure tutte ricadenti in Tabella 4A), che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

Si rammenta che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singola/e Proposta/e. Si specifica che nel caso un soggetto beneficiario, operante nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli, intenda presentare più proposte, tutte a valere sulla Tabella 2A di cui all’Allegato A del Decreto, per progetti distinti, relativi a diverse unità produttive, l’intensità massima dell’agevolazione che sarà possibile richiedere per ogni singola proposta dipenderà dalla potenza dell’impianto in esame.

5) Quali sono i criteri da rispettare nel dimensionamento dell’impianto fotovoltaico per aziende ricadenti in Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto?

Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto) , gli impianti fotovoltaici sono ammissibili al contributo se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera del 5% il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola ovverosia il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale, così come definito nel Regolamento Operativo. Ai fini del dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, in fase di progettazione dovrà essere utilizzato esclusivamente il tool denominato “PVGIS” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), disponibile al link https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/, e utilizzando i parametri specificati al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo. Per ogni approfondimento si rimanda al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo.

6) Come calcolare il fabbisogno energetico dell'azienda?

Il fabbisogno energetico dell'azienda agricola coincide con il consumo energetico delle utenze elettriche (anche relativo a più POD distinti) e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale, così come definito dal Regolamento Operativo. Si sottolinea che nel fabbisogno energetico dell’azienda agricola sarà possibile computare i consumi domestici delle sole residenze nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che siano presenti sul sito produttivo in cui verrà realizzato l’impianto. Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati dalle bollette, intestate all'azienda/impresa agricola, riferite all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni, salvo quanto previsto dalla successiva FAQ 7.

7) Come calcolare l’Energia Elettrica Equivalente derivante dal fabbisogno termico dell’azienda?

Nel caso in cui l'azienda agricola si trovi nelle condizioni di poter attestare, tramite le fatture di acquisto, l'uso di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione dell'energia termica necessaria, nell'anno solare di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre) o al periodo di attività, in caso di avvio in data successiva al primo gennaio 2022, potrà calcolare la quantità di Energia Elettrica Equivalente utilizzando il metodo rappresentato al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo. Il valore di Energia Elettrica Equivalente così determinato potrà essere sommato all'energia elettrica prelevata dalla rete, attestata dalle bollette dell'energia elettrica, al fine di definire il Consumo Elettrico Combinato da considerare per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico.

8) Come calcolare il fabbisogno energetico di un'azienda che ha avviato la propria attività imprenditoriale nel corso dell'anno 2022?

Qualora l'azienda/impresa abbia avviato l'attività imprenditoriale in data successiva al 1° gennaio 2022 (e comunque non oltre il 30 settembre 2022), ai fini della determinazione del fabbisogno energetico è consentito stimare i consumi di energia elettrica, riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre). Per tutte le aziende che risultino già attive al 1° gennaio 2022, in assenza di una o tutte le bollette/fatture relative all'anno di riferimento non sarà possibile stimare in alcun modo i consumi elettrici e/o termici.
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