11 gennaio 2024

Legge di Bilancio 2024: le misure per il settore agricolo

Autore: Elettra Bandi
A fine dicembre è stata approvata la Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2023 n. 303.Tra le misure per il settore agricolo segnaliamo l’istituzione di un Fondo per la gestione delle emergenze e l’introduzione di prestiti cambiari a favore delle imprese ortofrutticole.

In particolare, il comma 250 stabilisce che, al fine di assicurare continuità aziendale delle imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, l’Ismea è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle stesse, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

La rivalutazione dei terreni- La Legge di Bilancio 2024 ha anche prorogato la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (detenuti al di fuori dell’attività di impresa) posseduti alla data del 1° gennaio 2024, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento. La perizia giurata, da cui deve risultare il valore rivalutato, deve essere predisposta entro il 30 giugno 2024.

L’agevolazione è in linea con le disposizioni del 2023, infatti possono beneficiare della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici e gli altri soggetti a queste equiparate, nonché gli enti non commerciali laddove terreni e partecipazioni siano detenute al di fuori dell’attività di impresa. La rivalutazione è utilizzabile anche dagli imprenditori agricoli in quanto non esercenti un’attività di impresa.

Possono costituire oggetto di rivalutazione i terreni sia agricoli ma anche edificabili e le partecipazioni, sia quelle in società non negoziate ma anche quelle negoziate nei mercati regolamentati.

Nessuna proroga dell’esenzione IRPEF -La legge di Bilancio 2024 non prevede la proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari concessa, negli ultimi sette anni, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L’esenzione, introdotta inizialmente dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), è stata prorogata di anno in anno fino all’anno d’imposta 2023, ultimo periodo in cui non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La disposizione riguarda anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 705 della Legge 145/2018, sono fiscalmente equiparati ai titolari dell’impresa agricola cui partecipano attivamente.

Dal 2024 torneranno quindi ad applicarsi le regole ordinarie anche ai coltivatori diretti e gli IAP dovranno dichiarare (nel modello Redditi 2025) i redditi dominicali e agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli a rivalutazione (pari all'80% per il reddito dominicale ed al 70% per il reddito agrario).

Si ricorda che il reddito dominicale deve essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal soggetto che svolge l’attività agricola.

La compilazione del modello Redditi Persone Fisiche - Anche nel regime di esenzione gli IAP e i coltivatori diretti devono compilare il quadro RA del modello Redditi Persone Fisiche per dichiarare i terreni posseduti inserendo in colonna 1 il reddito dominicale non rivalutato (e in colonna 3 il reddito agrario) e barrando la colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP” (oltre agli altri dati, titolo, percentuale di possesso ecc..).

A partire dal modello Redditi 2025, relativo al periodo fiscale 2024, si dovrà, anche per i coltivatori diretti e per gli IAP, procedere alla compilazione “ordinaria” indicando i redditi rivalutati nelle colonne 11 e 12 (rispettivamente “reddito dominicale imponibile” e “reddito agrario imponibile”).
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