15 giugno 2023

Misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Autore: Cinzia De Stefanis
Entro il 30 giugno è possibile presentare le istanze per l’accesso agli aiuti ammontanti a € 54.459.144,00 per le imprese avicole. Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.

È con la circolare del 1° giugno 2023 n. 41935 che l’Agea ha reso noto il contenuto del Decreto Ministeriale n. 278458 del 30 maggio 2023 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che dispone le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834, per compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell’insorgere di 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Ammontare totale degli aiuti - L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 54.459.144,00 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento.

Imprese e allevamenti beneficiari - Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:
  • imprese produttrici di uova da cova;
  • imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
  • imprese di allevamento di pollastre, di ovaiole e di pollame da carne delle specie previste e svezzatori;
  • allevamenti da riproduzione;
  • centri d’imballaggio di uova (se aziende di produzione primaria);
  • mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria).
Presentazione della domanda - Le domande, devono essere presentate all’organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, entro il 30 giugno 2023, con modalità stabilite da ciascun organismo pagatore. Gli organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Interventi ammessi e documentazione - La documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell’arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2023/834 del 18 aprile 2023 sono le seguenti:
  • per tutti gli interventi: una dichiarazione/relazione da cui si desume l’ubicazione dell’allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l’entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la “zona regolamentata” e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all’indennizzo dell’altro contraente;
  • distruzione di uova da cova (intervento a, art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento e copia del registro di produzione delle uova da cova;
  • trasformazione di uova da cova, uova da allevamento in gabbia e uova da allevamento a terra, anche all’aperto e biologiche, in ovoprodotti (intervento a, art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da consumo o da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova da cova non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
  • perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento b), art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico. Inoltre, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell’ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell’abbattimento degli animali per le misure dell’aviaria l’indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana;
  • animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento c, art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l’uscita anticipata di animali, e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito;
  • prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento (intervento d, art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali;
  • eliminazione del pollame (pulcini) nelle zone regolamentate (intervento e, art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito;
  • vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate (intervento f, art. 3 Reg. UE n. 2023/834): per i capi declassati: copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l’uscita di animali. Eventuale copia dei contratti stipulati da cui si evinca una riduzione della quotazione, contratti non onorati e nuovi contratti a prezzi ribassati. Per i capi venduti congelati anziché freschi: copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito. Copia dei documenti di trasporto della carne macellata all'impianto di congelamento; ogni altro documento utile a dimostrare il danno subito.
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