19 luglio 2023

Nuovo decreto per la biosicurezza degli allevamenti avicoli

Autore: Cinzia De Stefanis
Dettate le regole operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame, per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli. E’ con il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/23) che vengono fissate le “modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli e abrogate le precedenti disposizioni ministeriali in materia di biosicurezza avicola nonché il D.M. del 25/06/2010, in materia di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria (IA) nel settore avicolo rurale.

Distanze minime obbligatorie -Il decreto prevede alcune distanze minime obbligatorie da rispettare per l’insediamento degli allevamenti sul territorio. In particolare, da segnalare che le distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari non si applichino agli allevamenti avicoli per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, siano stati rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’impianto. Si tratta di una importante deroga, a tutela delle imprese che avevano già previsto e programmato degli investimenti nel settore.

Aspetti generali inerenti alle misure di biosicurezza - Al fine di assicurare un idoneo livello di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame nonché nei centri di imballaggio, lavorazione uova e depositi uova, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
  • tipologia di attività;
  • orientamento produttivo;
  • modalità di allevamento;
  • apacità massima dell'allevamento, turnover degli animali;
  • rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI;
  • rischio di contatto diretto o indiretto con volatili selvatici;
  • eventuale annessione dei centri di imballaggio, lavorazione e depositi uova a stabilimenti.
Verifiche nello stabilimento -Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente (ASL), anche in occasione delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame, effettua la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A del decreto in commento. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti. Per il primo anno il programma predisposto deve comprendere almeno il 10 per cento del totale degli stabilimenti, suddivisi per le principali specie avicole (tacchino, pollo, ovaiola e pollastra), mentre per gli anni successivi la numerosità minima del campione sarà concordata con il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria (CRNIA) e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base della situazione epidemiologica, della categoria di rischio degli stabilimenti e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e comunicata sul sito internet del Ministero della salute.
Negli allevamenti con modalità svezzamento la ASL verifica il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all' allegato A, almeno una volta l'anno. In quelli che effettuano commercio extra regionale ed in quelli che partecipano a fiere, mostre e mercati la frequenza deve essere almeno semestrale. Per l'individuazione del campione di allevamenti, vengono presi in considerazione i seguenti criteri:
  • specie allevata e durata del ciclo produttivo;
  • allevamenti ordinari con modalità di allevamento all'aperto, allevamenti con modalità svezzamento e tipologie di allevamento con presenza contemporanea di diverse specie avicole;
  • capacità e consistenza dello stabilimento;
  • densità di volatili domestici allevati e presenza nelle vicinanze di aree umide, bacini o corsi d'acqua dove possono radunarsi o sostare specie selvatiche a rischio HPAI, in particolare degli ordini Anseriformes e Charadriiformes;
  • tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso altri allevamenti commerciali non inseriti in filiera);
  • precedenti non conformità registrate rispetto ai criteri di biosicurezza di cui agli allegati A e B al presente decreto;
  • livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo, nel sistema ClassyFarm.it, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema;
  • percentuale di mortalità media nello stabilimento;
  • precedenti positività per agenti eziologici di malattie elencate dei volatili ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;
  • livello di consumo dei farmaci veterinari nello stabilimento;
  • rispetto alla mediana regionale;
  • eventuali altri criteri di rischio individuati dalla ASL competente per territorio.
Sistema informativo - La ASL competente per territorio, nell'ambito dell'attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizza le check-list e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.it. Ai fini della definizione delle priorità inerenti alle attività previste nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della categorizzazione degli allevamenti in funzione del rischio
biosicurezza, derivante dall'esito delle verifiche le cui evidenze sono riportate nelle check-list, registrate all'interno del sistema informativo ClassyFarm.it, ivi comprese quelle degli autocontrolli negli allevamenti avicoli ritenute rilevanti dall'autorità competente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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