1 febbraio 2024

Operai aziende agricole: aliquote contributive 2024

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con la Circolare n. 26/2024 dello scorso 31 gennaio, l’Inps ha comunicato le aliquote contributive applicabili, per il 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli.

Generalità delle aziende agricole – In base alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 146/1997, dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, devono essere annualmente incrementate di 0,20 punti percentuali, per la parte carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Per l’anno 2024, dunque, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale – A seguito del raggiungimento, nell’anno 2011, della misura complessiva del 32%, di cui alla legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006, rispetto all’anno precedente, non si registra alcuna variazione dell’aliquota contributiva dovuta dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.
Rimane, pertanto, confermata, anche nel 2024, l’aliquota del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributo NASpI dovuto da Cooperative e Consorzi – Ricordando quanto previsto dall’articolo 1, comma 221, legge n. 234/2021 (che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci) la Circolare in commento ribadisce che dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/1981.

Contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti – Rimangono invariate anche le aliquote INAIL che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissate nelle seguenti misure:
  • Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%;
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%.
Agevolazioni per zone tariffarie - Invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per le quali si applicano le seguenti aliquote:
  • 100% per i territori non svantaggiati;
  • 25% per i territori particolarmente svantaggiati (per i quali vige l’agevolazione contributiva del 75%);
  • 32% per i territori svantaggiati (per i quali vi è l’agevolazione contributiva del 68%).
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (Fondo di rotazione in materia di Formazione professionale).

Prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI) – Per le assunzioni di operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), il calcolo dei contributi dovuti viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.
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