8 gennaio 2024

Peste suina africana

Dal 15 gennaio le domande per gli indennizzi

Autore: Cinzia De Stefanis
Dal 15 gennaio 2024 e fino al 15 febbraio 2024 si possono presentare le domande per gli aiuti riconosciuti alle aziende suinicole italiane che hanno subìto danni indiretti per le misure adottate al fine del contenimento dei focolai di peste suina africana. Parliamo degli interventi relativi al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. Le risorse stanziate per il 2023 sono pari a 19.644.443,25 euro, di cui il 60% destinato alle piccole e medie imprese e alle micro che operano nella produzione agricola e il restante 40% al settore della macellazione e della trasformazione.

L’aiuto verrà pagato in un’unica soluzione dal 3 giugno. E’ con la circolare del 14 dicembre 2023 n. 93984 che sono state pubblicare le istruzioni Agea con le modalità operative per richiedere ed erogare il sostegno.

Tipologie di imprese beneficiarie - Gli indennizzi sono riconosciuti alle imprese che svolgono produzione agricola primaria e alle Pmi e microimprese del settore della trasformazione e macellazione, nei limiti del de minimis. Sono compresi anche gli stabilimenti autorizzati a esportare nel 2022 nei Paesi terzi, ma che non hanno potuto effettuare le spedizioni per i bandi sanitari delle autorità estere, notificati dal ministero della Salute italiano.

Per ottenere l’indennizzo previsto per le aziende agricole il richiedente deve risultare detentore/operatore o proprietario di un allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie indicati nelle disposizioni del ministero della Salute e/o nelle ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana.

L’allevamento deve risultare attivo nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 luglio 2023. Le categorie merceologiche per le quali è concesso l’aiuto sono: verri; scrofe; scrofette; suini da ingrasso e suinetti. Il sostegno può coprire fino al 100% il danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

Dato rilevante - Il dato rilevante è quello relativo all’ultima detenzione. Nel caso in cui, a parità di codice allevamento, risulti che il detentore/operatore ed il proprietario corrispondono a soggetti diversi, prevale, quale richiedente legittimato, la figura del detentore/operatore dell’allevamento per il cui codice si fa richiesta di sostegno.

Aziende operanti nella macellazione e trasformazione -Per quanto riguarda le aziende che operano nella macellazione e trasformazione le categorie merceologiche ammesse sono verri; scrofe; scrofette; suini da ingrasso; suinetti; prosciutti; prodotti di salumeria; e tagli di carne suina.

Categorie merceologiche - Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche presenti in Bdn (Banca Dati Nazionale zootecnia):
  • verri;
  • scrofe;
  • scrofette;
  • suini da ingrasso;
  • suinetti.
Presentazione istanza - La domanda da presentarsi dal 15 gennaio 2024 al 17 febbraio 2024 deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni (articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000):
  • certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell’anno precedente “indenne dalla malattia” nonché con la messa a disposizione delle relative fatture per i controlli. I ricavi saranno dettagliati come di seguito indicato in Tabella II alla circolare in commento;
  • certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per la mancata esportazione con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nell’ultimo anno indenne da malattia nei Paesi terzi che hanno successivamente elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di “regolare esportazione”, rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell’esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come riportato nella Tabella II della circolare in commento.
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