7 febbraio 2024

Peste suina: dal 15 marzo le istanze per i sostegni alla filiera

Autore: Cinzia De Stefanis
Dal 15 marzo possono presentare le domande per la richiesta dei sostegni le aziende suinicole che hanno subito danni per le misure di contenimento adottate per i focolai di peste suina africana nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 luglio 2023 e l’ulteriore allungamento fino al 30 novembre 2023. L’Agea con la circolare del 26 gennaio 2024 prot. n. 7211, attua quanto previsto dal Dm del 29/12/23 n.0707009, in tema di sostegno alle aziende suinicole italiane. Il 60% delle risorse è destinato alle Pmi (piccole e medie imprese) e alle micro nel settore della produzione, il 40% a macellazione e trasformazione.

Tipologia di beneficiari - I beneficiari indicati dalla circolare Agea in commento sono:
  • gli allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, a ciclo chiuso e da ingrasso;
  • i macelli di suini e aziende di trasformazione (prosciuttifici, salumifici e selezionatori) che operano nelle zone soggette a restrizione, che dal 1° agosto al 30 novembre 2023 non hanno potuto utilizzare suini e carni suine.
Le imprese della filiera sono ammesse agli indennizzi gli aiuti per verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti, prosciutti, prodotti di salumeria e tagli di carne suina.

Le grandi imprese sono pertanto escluse dal regime di esenzione di cui al Reg (UE) n. 2022/2472 per quanto concerne la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti esclusivamente nell’ambito del regime di de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo alla trasformazione ed alla macellazione.

Aziende ammesse - Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
  • verri;
  • scrofe;
  • scrofette;
  • suini da ingrasso;
  • suinetti;
  • prosciutti;
  • prodotti di salumeria;
  • tagli di carne suina.
Interventi ammessi ed entità degli indennizzi -Gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola in continuità con quanto stabilito all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 sono i seguenti:
  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
  • mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  • prolungamento vuoto sanitario;
  • costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
  • danni stimati causati dalla riduzione della macellazione;
  • distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
  • danni stimati causati dal mancato export.
Entità del sostegno massimo - Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfettariamente come da formula riportata nella Tabella A-ter del Dm del 29 dicembre 2023 n. 0707009.

Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare:
  • la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell’anno precedente “indenne dalla malattia” nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A ter allegata al Decreto del 29 dicembre 2023 n. 0707009;
  • la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di “regolare esportazione”, rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell’esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della suddetta Tabella A ter.
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