28 marzo 2024

Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Le nuove disposizioni agevolative in vigore dal 10 aprile 2024

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Legge n. 36/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, è volta alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ed al rilancio del sistema produttivo agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani ed il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

La suddetta legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024 ed introduce, nello specifico, disposizioni per il sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura, misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo ed il ricambio generazionale, nonché disposizioni relative alle attività di analisi in materia di lavoro agricolo ed ulteriori misure in favore dell'imprenditoria giovanile nell'agricoltura.

L’articolo 2 della suddetta legge, stabilisce che sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo», le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  1. a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto ed inferiore a quarantuno anni compiuti;
  2. b) nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto ed inferiore a quarantuno anni compiuti;
  3. c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto ed inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi d’amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura – Ai fini di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), un Fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, destinato al co-finanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le risorse del Fondo, sono destinate prioritariamente ad interventi finalizzati:
  1. a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
  2. b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale ed a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni ed al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
  3. c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
  4. d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.
È, altresì, stabilito che sarà un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo.

La legge in commento prevede, inoltre, che i soggetti elencati in precedenza, i quali intraprendono un'attività d'impresa, hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato, consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.

Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente, ovvero ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Il beneficio in questione, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i sopra menzionati soggetti, non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento d’aziende preesistenti ai titolari imprenditori agricoli di età superiore a diciotto ed inferiore a quarantuno anni compiuti o ad enti di nuova costituzione, rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) e c), precedentemente elencati.

Fondi rustici - La legge in esame, all’articolo 5, introduce, inoltre, agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici, prevedendo che, in caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti elencati in premessa, il compenso per l'attività notarile sia determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai, annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Bonus per le spese dei corsi di formazione - È, altresì, previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione. A tal proposito, si prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti in questione che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
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