18 settembre 2023

Promozione qualità agroalimentare

Annualità 2023: domande entro il 30 settembre

Autore: Cinzia De Stefanis
Con riferimento all'annualità 2023, il termine per la presentazione delle istanze di contributo per la concessione di contributi per la promozione di prodotti alimentari è fissato al 30 settembre 2023 (entro e non oltre le ore 23:59), a pena di esclusione. Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del numero di identificazione dell'aiuto attribuito dalla commissione. E’ con il decreto 11 luglio 2023 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2023 n. 208) del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi.

Gli incentivi sono volti a:
  • sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;
  • incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
  • sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.
I soggetti richiedenti devono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte.

Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla direzione generale e riportare l'indicazione del decreto in commento.

I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

Soggetti beneficiari -Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
  • a) consorzi di tutela;
  • b) organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela;
  • c) associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b);
  • d) associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle dop e igp, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da dop e igp.
Soggetti esclusi - Non possono presentare domanda di contributo:
  • le grandi imprese;
  • le imprese in difficoltà;
  • i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Presentazione istanze altre annualità - Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 23:59 dell'8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it.

Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

Erogazione anticipo –E’ consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
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