31 gennaio 2024

Raccoglitori occasionali di tartufi

Versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16 febbraio 2024

Autore: Cinzia De Stefanis
Conto alla rovescia per il versamento dell’imposta sostitutiva pari a 100 euro per i raccoglitori occasionali di tartufi. Entro il prossimo 16 febbraio 2024, i raccoglitori occasionali di tartufi, altri prodotti non legnosi e piante officinali sono tenuti al versamento della relativa imposta sostitutiva. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato a mezzo Modello F24 Elide.

Disciplina legislativa - L’art. 1, comma 692, Legge n. 145/2018, prevede che i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classificazione ATECO “02.30” e quelli derivanti dalla raccolta di piante officinali spontanee siano assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

A chi spetta pagare l’imposta sostitutiva - Il versamento dell’imposta sostitutiva, in particolare, interessa le persone fisiche i cui corrispettivi percepiti dalla vendita dei sopraindicati prodotti non superino la soglia annua di 7.000 euro, in possesso del titolo di raccolta rilasciato, per uno o più prodotti, dalla Regione o da altri enti subordinati (sono, invece, esclusi dall’obbligo di versamento dell’imposta le persone fisiche che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo personale).

Tipologia di prodotto selvatici -Tra i prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classificazione ATECO “02.30” rientrano:
  • i funghi;
  • i tartufi;
  • le bacche;
  • la frutta in guscio;
  • la balata e altre gomme simili al caucciù;
  • il sughero;
  • la gommalacca;
  • le resine;
  • i balsami;
  • il crine vegetale;
  • il crine marino;
  • le ghiande;
  • i frutti dell’ippocastano;
  • i muschi e i licheni.
Le piante officinali spontanee sono invece quelle indicate dall’articolo 3, Dlgs. n. 75/2018.
Nei confronti dei raccoglitori che hanno versato l’imposta sostitutiva in esame non si applica la ritenuta alla fonte di cui all’art. 25-quater, D.P.R. n. 600/1973 (che trova, invece, applicazione nei confronti dei raccoglitori con corrispettivi annui d’importo superiore a 7.000 euro).

Versamento dell’imposta sostitutiva – Entro il prossimo 16 febbraio deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’attività di raccolta occasionale di tartufi, altri prodotti non legnosi e piante officinali, fissata nella misura di 100 euro.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo Modello F24 ELIDE, indicando:
  • nella Sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il Codice Fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella Sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “TIPO”, la lettera “R”;
    • nel campo “CODICE”, il codice tributo “1853”;
    • nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”, i dati del titolo di raccolta del prodotto prevalente e degli eventuali altri prodotti;
    • nel campo “ANNO DI RIFERIMENTO”, il periodo imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “aaaa”.
Nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”, in particolare, deve essere indicato il codice che identifica la Regione che ha rilasciato il titolo di raccolta (qualora il titolo sia stato rilasciato da un ente subordinato, deve essere comunque indicato il codice della Regione), seguito dal codice della tipologia di prodotto prevalente, dal numero del titolo di raccolta e dai codici delle eventuali altre tipologie di prodotti.

In conclusione, si evidenzia che la copia della delega di pagamento, attestante il versamento dell’imposta sostitutiva in esame, deve essere consegnata agli acquirenti dei tartufi e dei prodotti similari.
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