16 novembre 2023

Sequestro preventivo azienda agricola: sospensione benefici

Consiglio dei Ministri del 16 novembre: sospensione benefici

Autore: Cinzia De Stefanis
Qualora a carico degli agricoltori o degli altri beneficiari dei pagamenti diretti sia stato disposto il sequestro preventivo dell’azienda nell’ambito di un procedimento per i reati previsti dall’articolo 603-bis del codice penale, l’autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli organismi pagatori che sospendono l’erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell’azienda. Il Consiglio dei Ministri del 16 novembre, ha dato il via libera definitivo ad un Dlgs che prevede un meccanismo sanzionatorio più stringente, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili -La restituzione di un pagamento indebito è richiesta entro diciotto mesi dall’accertamento delle irregolarità sanzionabili. I soggetti delegati e gli enti preposti all’accertamento dell’indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell’Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all’Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarità ricevute. In quest’ultimo caso il termine dei diciotto mesi decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, dal ricevimento dei predetti documenti da parte dell’Organismo pagatore competente. Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell’indebito sono complessivamente superiori all’importo da recuperare e comunque se l’importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell’indebito non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero.

Sanzioni condizionalità sociale - Gli agricoltori che violano le norme in materia di lavoro in base alla gravità dell’infrazione, sono soggetti ad una riduzione pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell’importo dei pagamenti dovuti. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l’infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8. Qualora si persista nell’infrazione , la sanzione è elevata fino al 20% e in caso di inosservanza intenzionale si arriva al 30%.

Violazione degli impegni e degli altri obblighi - Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP (piano strategico della Pac) o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della Pac, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.
I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell’ortofrutta, e delle patate e dell’ olivicolo - Un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o più dei criteri di riconoscimento, è soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento .
Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell’Unione europea, un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all’indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:
  • revoca del riconoscimento;
  • recupero degli aiuti già erogati da parte dell’organismo pagatore;
  • esclusione del riconoscimento per l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode.
Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti -I beneficiari dell’aiuto in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, che non realizzano sull’intera superficie l’intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
  • se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
  • se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l’aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.
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