8 novembre 2023

Sostegno per la peste suina: istanze entro il 15 febbraio 2024

Autore: Cinzia De Stefanis
Entro il 15 febbraio 2024 devono essere presentate le domande per accedere agli aiuti per sostenere le aziende suinicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure di contenimento dei focolai di peste suina africana (movimentazione degli animali e commercializzazione dei prodotti derivati) nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. I pagamenti dovrebbero partire dal 3 giugno 2024.
È con la circolare 24 ottobre 2023, n. 78718 che l’Agea ha definito le modalità di applicazione del decreto del Masaf (Ministero delle politiche agricole) del 29 settembre 2023, n. 534026.

Presentazione istanza -Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti , che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell’epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

Le domande, recanti l’indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 dovranno essere presentate, presso l’organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro il 15 febbraio 2024, con modalità stabilite da ciascun organismo pagatore.

Risorse disponibili - Le risorse disponibili sono pari a 19.644.443,25 euro: il 60% è destinato alle piccole-medio imprese e microimprese del settore della produzione agricola primaria, il restante 40% al settore della macellazione e della trasformazione.

Soggetti beneficiari - Possono beneficiare degli aiuti gli allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio); macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) che si trovano in una delle seguenti condizioni: sono ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori interessati dalle restrizioni.

E infine gli stabilimenti autorizzati a esportare nei Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto effettuare le spedizioni di carni o trasformati a causa dei bandi sanitari delle Autorità estere e recepiti e notificati dal ministero della Salute italiano.

Le categorie merceologiche ammesse al sostegno sono: verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti, prosciutti, prodotti di salumeria e tagli di carne suina.

Danni e risarcimento -I danni che potranno ottenere un risarcimento sono: deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali; mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe; prolungamento vuoto sanitario; costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione); danni stimati causati dalla riduzione della macellazione; distruzione e distoglimento della merce per mancato export; danni stimati causati dal mancato export.

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfetariamente sulla base di una formula pubblicata nel decreto del 29 settembre 2023, n. 534026.

Anche per le Pmi e le microimprese della produzione primaria, l’aiuto è fino a un massimo del 100% del danno totale subìto ed è calcolato sulla base degli importi unitari indicati sempre dal decreto del 29 settembre 2023, n. 534026.

Interventi ammessi ed entità degli indennizzi -Gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola stabiliti all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 29 settembre 2023 n. 534026 sono i seguenti:
  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
  • mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  • prolungamento vuoto sanitario;
  • costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
  • danni stimati causati dalla riduzione della macellazione;
  • distruzione e distoglimento della merce per mancato export; )
  • danni stimati causati dal mancato export. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente
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