4 marzo 2024

Un plafond da 400.000,00 euro da destinare alle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

Autore: Cinzia De Stefanis
Dote pari a euro 400.000,00€ a favore delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie che hanno subito danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attività venatorie. A partire dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

E’ con il Decreto Ministeriale del 10/01/2024, n. 10928 che il Ministero delle politiche agricole (Masaf) detta i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse , a favore delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a causa della peste suina africana.

Imprese beneficiarie attive - Le aziende aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie devono essere attive, non in stato di liquidazione o soggette a procedure di fallimento e devono dimostrare di essere in attività almeno dall’anno 2021.

Aziende escluse -Non potranno beneficiare della misura di intervento quelle aziende che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Sostegno concedibile - Il sostegno concedibile è determinato fino ad un massimo dell’80% del danno ritenuto ammissibile. In caso di incapienza delle risorse, la percentuale del contributo concedibile sarà progressivamente ridotta ma non oltre il 50%. In caso di risorse eccedenti, il sostegno concedibile può essere innalzato fino al 100% del danno ritenuto ammissibile. Le risorse saranno assegnate fino all’esaurimento del plafond disponibile. Eventuali risorse aggiuntive potranno essere destinate al finanziamento dei soggetti rimasti esclusi per esaurimento del plafond iniziale. Dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizoozia.

Cumulo - I sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall’art 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy