20 giugno 2023

Vino dealcolizzato

Al via la discussione sulla produzione presso il MASAF

Autore: Cinzia De Stefanis
Il 23 maggio scorso, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) è stata organizzata una riunione avente ad oggetto la “dealcolizzazione totale e parziale del vino” dove le categorie interessate sono state invitate ad esprime dubbi interpretativi o istanze da presentare alla Commissione Ue, in vista della predisposizione di un documento di “Domande e Risposte Q&A” sull’argomento, nonché un’eventuale norma europea in materia.

Il punto di Confagricoltura - Confagricoltura ha anzitutto evidenziato come sia necessario valutare attentamente l’opportunità o meno di una norma europea, visto il pericolo di accomunare il vino ad altre bevande a basso tenore alcolico, come sembra stia facendo la Commissione, che hanno pratiche di produzione non consentite al vino come, ad esempio, l’aggiunta di acqua e il blocco della fermentazione. Il MASAF ha riferito che occorre prendere atto che il nome “vino” associato al prodotto dealcolizzato è ormai previsto dalla normativa di base europea e non è in discussione a meno di una modifica del Reg. UE 1308/2013. Dal dibattito è emerso l’interesse di tutte le organizzazioni di valutare il processo solo per i vini comuni e non per i vini DOP o IGP.

Confagricoltura ha chiesto chiarimenti in merito alla destinazione dell’alcol prodotto dal processo di dealcolizzazione: denaturazione o utilizzo ai fini agricoli. Su questo aspetto Assodistil ha riferito di ritenere più utile per il settore che l’acquavite venga prodotta da distillazione di vino e non utilizzando l’alcol di origine agricola, per cui è da valutare la denaturazione dell’alcol derivato e la sua destinazione ai fini industriali. Il MASAF ha anticipato che organizzerà una riunione con l’Agenzia delle Dogane e ICQRF per chiarire questi aspetti ed approfondirà anche l’eventuale modifica da apportare alla Legge 238/2016 e al Testo Unico Accise.

Entrata in vigore del Regolamento Ue 2021/2117 - Ricordiamo che il 1 dicembre 2023 entrerà in vigore la normativa europea (Regolamento Ue 2021/2117) che permette la commercializzazione di alcuni prodotti sotto il nome legale “vino dealcolizzato” o “vino parzialmente dealcolizzato”. Come si legge infatti nel Regolamento 2021/2117 “Vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli (…) dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell'Unione. A tal fine è necessario stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione”.

Limiti all’uso della dealcolizzazione - In ogni caso il punto è assai delicato, e nella consapevolezza del pericolo di vedere immessi sul mercato vini dealcolizzati molto manipolati dal punto di vista enologico e artefatti nelle componenti organolettiche, il Legislatore comunitario, sempre nelle premesse del Regolamento 2021/2117, ha dovuto mettere nero su bianco, che “sarebbero necessarie ulteriori ricerche e sperimentazioni per migliorare la qualità di tali prodotti e, in particolare, per garantire che l'eliminazione totale del titolo alcolometrico consenta la preservazione delle caratteristiche distintive dei vini di qualità, che sono protetti da un'indicazione geografica o da una denominazione d'origine.”, concludendo che proprio in forza di tali considerazioni la dealcolizzazione è limitata per i vini IGP e DOP al solo caso di pratica parziale.

Dealcolizzazione parziale che dovrà comunque introdursi sempre previa specifica eventuale modifica dei disciplinari di produzione nel senso anche di prevedere obbligatoriamente una descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche dei vini, oltre che indicare le pratiche enologiche autorizzate per il processo di dealcolizzazione, si ribadisce, ammesso per i vini DOP e IGP in via esclusivamente parziale.

Questo “per garantire chiarezza e trasparenza sia per i produttori che per i consumatori di vini a indicazione geografica o a denominazione d'origine”, che sono altresì tutelati, laddove il vino abbia subito un trattamento di dealcolizzazione con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, mediante l’obbligo di indicazione in etichetta del termine minimo di conservazione, in modo da risultare uniformità anche con la normativa sull’etichettatura di altri alimenti.

I dubbi della nuova normativa Ue - Sebbene la normativa europea si è aperta alla categoria delle bevande a zero o basso contenuto di alcol, è evidente che la materia deve trovare ancora le opportune contromisure, tanto che la Commissione, in una nota del 13 luglio 2022, ha iniziato a fornire i primi chiarimenti specificando come:
  • la dealcolizzazione è incompatibile con la pratica dell’arricchimento;
  • non è ammesso né il taglio né la miscelazione tra un “vino” e un “vino parzialmente dealcolizzato” o un “vino dealcolizzato”, a meno che non si intenda produrre una bevanda senza rivendicare l’appartenenza ai prodotti vitivinicoli (quindi non chiamandola in alcun modo “vino”);
  • le indicazioni della varietà e dell’annata sono consentite anche nel caso dei prodotti dealcolizzati, a patto che siano caratteristiche del vino base;
  • non sono ammesse denominazioni di vendita alternative/integrative, quali, a titolo d’esempio, “vino senza alcol” e simili.
Da segnalare, ad esempio, che già nel Vademecum vendemmiale per la campagna vitivinicola 2022-2023, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è intervenuto per avvisare sin d’ora gli operatori degli ostacoli alla applicabilità in sede nazionale della disciplina comunitaria sul tema dealcolizzazione. Ostacoli che potranno iniziare ad essere affrontati solo nl momento in cui la normativa interna verrà adeguatamente riformata, inserendo tra i prodotti vitivinicoli ammessi anche le nuove categorie di “vino dealcolizzato” e “vino parzialmente dalcolizzato”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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