2 aprile 2026

Bonus mobili 2026, con due case ristrutturate si ha diritto a due bonus? E cosa succede se si vende prima dei 10 anni?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Un contribuente nel 2025 avvia lavori sia sull’abitazione principale sia su una seconda casa. Nel 2026 acquista arredi per entrambe. Può usare il plafond due volte? Come separare correttamente documentazione e pagamenti? E se nel 2028 vende la seconda casa, perde le rate residue?

Quando un contribuente ha più immobili e realizza interventi di recupero edilizio su più unità, il bonus mobili può trasformarsi in una leva fiscale molto interessante, ma solo se si imposta la pratica con disciplina quasi contabile. La regola di base è che il plafond si applica per unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, e non per contribuente. Quindi, se nel 2026 il cliente ha diritto al bonus su due unità diverse - perché entrambe sono oggetto di lavori ammissibili iniziati nel 2025 e perché gli acquisti sono collegati a quei lavori - può utilizzare il plafond su entrambe, di fatto ottenendo due detrazioni distinte.

Facciamo un esempio. Nel 2026 il contribuente compra per la prima casa mobili ed elettrodomestici per 5mila euro e, nello stesso anno, compra per la seconda casa ulteriori arredi per 5mila euro. Poiché il tetto massimo nel triennio 2024-2026 è 5mila per unità, entrambe le spese stanno nel massimale delle rispettive unità.

In termini di beneficio, il contribuente matura due detrazioni da 2.500 euro ciascuna: una legata alla prima casa e una legata alla seconda. Quindi non avrà un solo bonus, ma due pratiche parallele: ogni pratica genera 2.500 euro recuperabili in 10 anni, cioè 250 euro annui, quindi complessivamente potrà recuperare 500 euro annui (sempre che ovviamente abbia la capienza fiscale per farlo.

La parte davvero operativa è la separazione documentale. Se il cliente compra tutto dallo stesso venditore e riceve fatture generiche con la dicitura “mobili vari” si rischia che, tra due anni, non si capisca quali beni arredano quale immobile. La soluzione è semplice ma va imposta: fatture separate per unità, con riferimento alla destinazione (“arredi destinati all’unità sita in…”), pagamenti separati o quantomeno chiaramente riconciliabili, e un prospetto di studio che elenchi fattura, importo, data pagamento, immobile di destinazione e collegamento all’intervento, con data inizio lavori. 

Se il contribuente paga tutto con un unico bonifico cumulativo o con una sola transazione, la ricostruzione diventa più fragile. Insomma, se vuole il doppio bonus, deve accettare di tenere separate le carte come se fossero due pratiche di due clienti diversi.

Il terzo punto collegato a questa domanda è la vendita prima dei 10 anni. Qui la consulenza serve per correggere una credenza diffusa: molti pensano che la detrazione segua l’immobile e passi all’acquirente. Sul bonus mobili, la regola operativa è che le quote non utilizzate non si trasferiscono automaticamente: il contribuente può continuare a fruire delle rate residue anche se vende l’immobile prima della fine della rateizzazione.

Ipotizziamo che sulla seconda casa il cliente maturi nel 2026 una detrazione di 2.500 euro, e nel 2027 e 2028 utilizzi due rate da 250 (totale 500). Quando vende nel 2028 gli restano 2mila euro (8 rate da 250) che continuerà a usare nelle dichiarazioni successive. 

Sul piano dei riferimenti normativi, la cornice resta il bonus mobili ex art. 16, co. 2, DL 63/2013, con proroga 2026 richiamata dalla L. 199/2025, art. 1, co. 22, e con le regole operative su tetto 5mila per unitànel triennio e ripartizione in 10 anni. Ma la vera sostanza del caso è la gestione a doppio binario: due unità, due fascicoli, due plafonds, due serie di fatture e pagamenti riconciliabili. Se si imposta così, il contribuente ottiene il massimo vantaggio; se invece si lascia che il cliente mischi documenti e destinazioni, il doppio bonus diventa il doppio rischio.

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