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Ecco la risposta data. Si concorda con l'interpretazione fornita dall’istante. Sebbene l’annualità 2023 rientri tra quelle ravvedibili ai sensi dell’articolo 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, il citato periodo di imposta non è infatti ricompreso nel primo periodo del comma 17 del medesimo articolo, in cui sono indicati tassativamente gli anni oggetto di ravvedimento per cui è prevista la proroga al 31 dicembre 2028 dei termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’annualità 2023 non rientra, inoltre, tra le annualità prorogabili al 31 dicembre 2026 ai sensi del secondo periodo del comma 17, in quanto trattasi di annualità i cui termini di decadenza non risultano “in scadenza al 31 dicembre 2025”. Resta ferma l’applicazione della riduzione dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, Dlgs. n. 127/2015.
A completamento, aggiungiamo noi di Fiscal Focus, giova ricordare che il CPB è uno strumento ex ante, pensato per favorire l’adempimento spontaneo: l’Agenzia delle entrate formula una proposta con cui definire per due anni il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta ai fini IRAP. La proposta è resa disponibile tramite procedure informatiche e viene elaborata in coerenza con i dati dichiarati, valorizzando le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e limitando, per quanto possibile, nuovi oneri dichiarativi.
In questo quadro, l’eventuale scelta di affiancare al CPB il “ravvedimento anni pregressi” (opzionabile per una o più annualità dal 2019 al 2023) va valutata anche per i suoi riflessi sui termini di controllo, che il comma 17 disciplina espressamente con le due diverse proroghe (al 2028 e al 2026) richiamate nel quesito.