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Una società ha ancora un credito residuo per canoni di locazione relativi al periodo Covid, regolarmente riportato negli anni nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Nel modello F24, in caso di utilizzo in compensazione, quale anno deve essere indicato: l’anno originario di maturazione del credito oppure l’anno dell’ultimo dichiarativo in cui il credito è stato riportato?
Va indicato l’anno originario, cioè l’anno per il quale il credito d’imposta è stato riconosciuto e in cui il credito è maturato. Non deve essere indicato l’anno dell’ultima dichiarazione in cui il credito residuo è stato esposto nel quadro RU. II riporto del credito nel quadro RU non “rigenera” il credito e non ne modifica l’anno di riferimento.
Il quadro RU serve a monitorare l’agevolazione, e quindi credito spettante, eventuali utilizzi, residuo riportato e successive compensazioni. Tuttavia, ai fini della compilazione del modello F24, l’anno da indicare resta quello collegato alla genesi del credito.
Per il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda, la disciplina originaria è contenuta nell’articolo 28 del D.L. n. 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, ha istituito il codice tributo 6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La stessa risoluzione precisa che, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario, nella colonna “importi a credito compensati”, e che il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Da questa indicazione deriva la regola pratica per cui, se il credito è maturato, ad esempio, per canoni agevolabili del 2020, nel modello F24 occorre indicare “2020”, anche se il credito residuo è stato poi riportato nel quadro RU dei modelli Redditi relativi agli anni successivi. Se invece il credito è riferito a un periodo agevolato del 2021, l’anno da indicare sarà “2021”.
Il fatto che il credito compaia nel quadro RU dell’ultimo dichiarativo presentato non consente di utilizzare come anno di riferimento quello della dichiarazione. L’ultimo modello Redditi fotografa soltanto la posizione aggiornata del credito, ma non cambia il presupposto agevolativo né il periodo d’imposta cui il credito si riferisce.
Dal punto di vista operativo, prima di trasmettere l’F24, il commercialista dovrebbe quindi ricostruire la storia del credito analizzando e prendendo in considerazione la norma agevolativa applicata, il mese o periodo di maturazione, l'anno di competenza, ma anche gli importi già compensati e il residuo ancora disponibile. La quadratura deve essere fatta tra F24, quadro RU e documentazione di supporto, ma l’anno da indicare nel modello F24 resta sempre quello originario di riconoscimento del credito.
Attenzione, infine, alla distinzione tra credito del beneficiario originario e credito acquistato o ricevuto per cessione. Per il credito locazioni ex articolo 28 D.L. n. 34/2020 utilizzato direttamente dal beneficiario, il codice tributo di riferimento è il 6920. Per i crediti ceduti, l’Agenzia ha istituito specifici codici tributo con successiva risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020.
In conclusione, nel caso di credito residuo affitti Covid riportato nel quadro RU, l’anno da indicare in F24 è quello di origine del credito, non quello dell’ultimo dichiarativo.