27 marzo 2026

CU 2026, in caso di data di impegno errata serve la dichiarazione sostitutiva?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Data di impegno errata nella CU 2026: se ho indicato 2025 invece di 2026, ma la ricevuta è stata acquisita correttamente, devo intervenire?

Sì. In un caso del genere, la linea prudenziale e tecnicamente più corretta è procedere con una Certificazione Unica sostitutiva, anche se la trasmissione è stata regolarmente acquisita dal sistema. La ragione è semplice: la ricevuta di acquisizione prova che il file è stato accettato sotto il profilo telematico, ma non sana automaticamente l’eventuale errore contenuto nei dati della certificazione.

Proprio per questo, quando una CU già trasmessa e accolta presenta un’informazione errata, la via ordinaria di correzione è la sostituzione della certificazione, non il semplice mantenimento del dato inesatto. L’Agenzia, nelle istruzioni e nella prassi di sistema delle CU, distingue infatti tra esito della trasmissione e correttezza del contenuto: una certificazione può essere acquisita, ma restare comunque errata nei dati esposti.

Inoltre, la stessa prassi dell’Agenzia, già consolidata sul piano operativo, chiarisce che quando si intende modificare una certificazione già trasmessa e accolta è necessario procedere mediante annullamento o sostituzione, predisponendo una nuova fornitura dedicata alle sole certificazioni da correggere.

Nel caso specifico, l’errore riguarda la data di impegno, cioè un elemento formale ma tutt’altro che irrilevante, perché si collega al momento in cui l’intermediario assume l’incarico di trasmissione. Se nella CU 2026 è stato indicato l’anno 2025 anziché 2026, il dato non rappresenta correttamente l’impegno riferito alla dichiarazione trasmessa per la campagna CU 2026.

Da qui la nostra raccomandazione pratica: si consiglia la sostituzione, al fine di evitare la sanzione collegata all’invio tardivo. La regola quindi è massima cautela. Le specifiche tecniche CU 2026 ricordano infatti che è prevista una sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Nei casi però di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene inviata entro i 5 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione telematica.

Lasciare invariata una certificazione con data di impegno errata espone inutilmente a contestazioni, soprattutto perché la correzione è possibile con la sostitutiva. Dal punto di vista pratico, è bene verificare subito la certificazione trasmessa, predisporre una CU sostitutiva con la data di impegno corretta e inviarla come nuova fornitura riferita esclusivamente alla certificazione da rettificare. 

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