4 febbraio 2026

Certificazione Unica 2026: guida alla “triplice scadenza”

Lavoro & Consulenza n. 05 - 2026
Autore: Danilo Randazzo

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026) ha reso noto il modello definitivo della Certificazione Unica 2026 e le relative istruzioni. La Certificazione Unica 2026, riferita ai redditi erogati nel periodo d’imposta 2025, si caratterizza per una rilevante rimodulazione dei termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, con l’introduzione di un sistema a tre scadenze differenziate in funzione della tipologia reddituale certificata. Con il presente contributo si fornisce una guida per ricordare le novità e i passaggi principali.

 

Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, nonché consegnarla ai percipienti, entro il 16 marzo 2026, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente nonché ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi.

Accanto a tale scadenza “ordinaria”, il legislatore ha introdotto un nuovo termine fissato al 30 aprile 2026, riservato alle certificazioni che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arti o professioni e provvigioni non occasionali. Completa il quadro la scadenza del 31 ottobre 2026, prevista per l’invio delle CU riferite a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

La Certificazione unica 2026 introduce diverse novità. Tra queste spicca l’erogazione di un importo fino a 960 euro, escluso dalla base imponibile, destinato ai lavoratori con redditi fino a 20mila euro. È prevista anche una nuova detrazione dall’imposta lorda per i lavoratori dipendenti che percepiscono redditi tra i 20mila e i 40mila euro. Inoltre, cambiano le detrazioni per figli e altri familiari a carico, insieme a un riordino generale delle detrazioni d’imposta.

Soggetti obbligati all’invio telematico 

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2026 coloro che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di pensione;
  • redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
  • le amministrazioni che operano come sostituto di imposta “iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici”.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2025 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

Termini e modalità di presentazione

L’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2026 (30 aprile per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

 

Il sostituto d’imposta che nell’anno 2026 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2026 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) entro i seguenti termini: 

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; 
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre. 

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro).

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Composizione del modello e tipologia di comunicazione

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia è suddiviso in tre sezioni, ovvero: 

  • Il Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; 
  • Il Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; 
  • La Certificazione Unica nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Tipi di comunicazione:

Annullamento: Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio. 

1

Sostituzione: Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.

2

Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare. 

Eventi eccezionali: deve essere compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. 

In particolare indicare uno dei seguenti codici:

1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;

99 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

3

Regime sanzionatorio

Per le CU omessa, tardiva o errata e trasmesse entro i 60 giorni dalla scadenza originaria  si applica a sanzione di 33,33 euro con un massimo di 20.000 euro.

Per ogni CU omessa, tardiva o errata, e non inviata entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 15 maggio 2026 per la scadenza del 16 Marzo 2026) si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro. 

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo 2026.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. 

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione. 

L’agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, in caso di invio tardivo delle CU, ha dichiarato ammissibile il ricorso al ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta.

La sanzione su cui applicare la riduzione è quella di 33,33 euro se la CU è presentata entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero una riduzione su quella da 100 euro se la Cu è trasmessa oltre i 60 giorni.

Il quadro CT

In presenza nella comunicazione del sostituto d’imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica. Viceversa, se il sostituto d’imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.

Come compilare il Quadro CT

4 . compilazione

Riferimenti normativi

  • Agenzia delle Entrate provvedimento del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026)

L'esperto

Qual è il corretto termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2026 relativa a redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente e quali sono le conseguenze di un invio anticipato rispetto alla scadenza prevista?

Per la Certificazione Unica 2026, riferita ai redditi erogati nel periodo d’imposta 2025, il legislatore ha introdotto una rimodulazione dei termini di invio, prevedendo una scadenza differenziata per i redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arti o professioni, fissata al 30 aprile 2026 

L’invio effettuato in anticipo rispetto alla scadenza specifica, deve ritenersi validamente effettuato, non essendo previsto alcun divieto di trasmissione anticipata rispetto al termine finale.

L’adempimento risulta quindi corretto sotto il profilo formale e non genera alcuna irregolarità né conseguenze sanzionatorie, fermo restando che la distinzione delle scadenze assume rilievo soprattutto ai fini della gestione dei flussi e del coordinamento con la dichiarazione precompilata.

In caso di trasmissione di una Certificazione Unica 2026 contenente dati errati, quali sono i termini entro cui il sostituto d’imposta può procedere alla rettifica senza incorrere in sanzioni e quale regime sanzionatorio si applica in caso di correzione tardiva?

 

In presenza di una Certificazione Unica errata, il sostituto d’imposta può procedere alla sostituzione della certificazione mediante l’invio di una nuova comunicazione, barrando l’apposita casella “Sostituzione” nel frontespizio e trasmettendo esclusivamente le CU oggetto di rettifica 

La normativa prevede che:

  • nessuna sanzione si applichi se la CU corretta è trasmessa entro cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo 2026;
  • se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza originaria, si applica la sanzione ridotta di 33,33 euro per certificazione, con un massimo di 20.000 euro;
  • oltre tale termine, la sanzione ordinaria è pari a 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro.

È comunque ammesso il ricorso al ravvedimento operoso, con riduzione proporzionale della sanzione applicabile, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando che la prova dell’avvenuta presentazione è costituita esclusivamente dalla ricevuta di esito positivo rilasciata dal sistema telematico.

 

 

 

 

 

 

 

 

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