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Qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, e fornendo, a tal fine, una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario. E, a fronte dell'analiticità delle allegazioni difensive da parte del contribuente, deve corrispondere una speculare analiticità da parte del giudice nell'esaminare quanto dedotto e documentato.
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