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In tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare ex art. 52 co. 2 D.P.R. n. 633/1972 (richiamato dall’art. 33 D.P.R. n. 600/1973), il giudice tributario deve verificare non solo l’esistenza formale del provvedimento del Procuratore della Repubblica, ma anche la presenza e la correttezza in diritto dei “gravi indizi di violazioni tributarie” posti a fondamento dell’autorizzazione. Se l’autorizzazione è motivata “per relationem”, poi, l’Amministrazione deve produrre in giudizio anche la richiesta richiamata, a pena di nullità del provvedimento autorizzatorio e, conseguentemente, dell’atto impositivo fondato sulla documentazione acquisita.
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