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Se il contribuente oppone il segreto professionale alla Guardia di finanza, i militari devono procurarsi una autorizzazione “ad hoc” dell'Autorità giudiziaria per poter proseguire nelle attività di controllo, altrimenti quanto raccolto diviene inutilizzabile ai fini della contestazione del "nero". È quanto emerge dalla lettura di una recentissima ordinanza della Corte di cassazione, il cui contenuto verrà ripercorso nel presente contributo, unitamente alle disposizioni di legge che presidiano il segreto professionale e il regolare svolgimento dell’accesso fiscale.
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