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Il commercialista coinvolto in una frode fiscale non può invocare il segreto professionale in occasione della perquisizione del proprio Studio. Lo ha precisato la Corte di cassazione con una recente sentenza che ribadisce la piena legittimità del sequestro probatorio eseguito presso lo Studio del libero professionista inquisito, in ragione del fatto che il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone.
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