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La delega concernente la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, per essere valida ed efficace, non necessita della individuazione nominativa dell’impiegato delegato, del quale è sufficiente indicare la qualifica; non è, altresì, necessario indicare le ragioni dell’adozione (ad es. carenza di personale, assenza per malattia, vacanza d'organico, ecc.) o il termine di durata. Lo si ricava dalla lettura di una recentissima ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di cassazione.
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