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La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di abuso del diritto in materia tributaria, l'art. 10-bis, comma 6, St. contr., a prescindere dalle modalità dell’accertamento, che può avvenire anche “a tavolino”, esige sempre, a pena di nullità, una previa richiesta di chiarimenti al contribuente, il cui coinvolgimento è necessario, in un’ottica di collaborazione e buona fede, in quanto è l'unico in grado di spiegare eventuali ragioni extra-fiscali non immediatamente percepibili da parte dell’Amministrazione: ciò è confermato dalla necessità, in base al comma 8 della stessa norma, che la motivazione dell’avviso impositivo contenga uno specifico riferimento ai chiarimenti forniti dal contribuente.
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