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Quando l'Ufficio finanziario riconosce di aver commesso un errore può sostituire l’atto impositivo viziato con uno nuovo. In questi casi si parla di autotutela “sostitutiva”; un istituto che ha lo scopo di eliminare dal mondo giuridico atti caratterizzati da vizi di legittimità, perseguendo così l’interesse pubblico.
Per la Cassazione, il ritiro di un atto impositivo e l’emanazione di un nuovo atto d’identico contenuto ma corretto dai suoi vizi formali (ad esempio il difetto di sottoscrizione o di notifica) è possibile in base al principio di perennità della potestà amministrativa.
Il rimedio dell’autotutela sostitutiva incontra i soli limiti del temine decadenziale previsto per la notifica degli avvisi di accertamento e del divieto di elusione del giudicato sostanziale formatosi sull’atto viziato, nonché del diritto di difesa del contribuente.
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