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Nell’ambito dell’attività di verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, in base all’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti
dell'Ufficio. Tale preclusione, tuttavia, non può operare, qualora l’inottemperanza sia conseguenza della notifica irrituale dell’invito o del questionario. È quanto emerge dalla lettura di due recentissime sentenze della Corte di Cassazione.
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