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L’autorizzazione della competente Procura della Repubblica per l’accesso ai locali del contribuente adibiti promiscuamente ad attività commerciale o professionale e ad abitazione, non deve essere motivata con l’individuazione e l’enunciazione di gravi indizi che inducono a ritenere violate le norme tributarie (articolo 52 comma 1 e 2 D.P.R. n. 633/1972). Detto in altri termini, la predetta autorizzazione è subordinata alla sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, solamente, nel caso in cui i locali da visitare siano adibiti esclusivamente ad abitazione privata. Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza del 6 settembre 2013, n. 20551.
(prezzi IVA esclusa)