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Il valore definito in sede di adesione, ai fini dell’imposta di registro, per la cessione di un terreno edificabile, non è automaticamente utilizzabile ai fini reddituali. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n.1969 del 29 gennaio 2020. Analizziamo la questione, verificando lo stato della giurisprudenza.
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