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L’acquirente in sede di vendita forzata ha diritto alle stesse agevolazioni fiscali, relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di chi acquista un immobile in libero mercato. Lo ha sancito la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - che, con la sentenza n. 9569 depositata il 19 aprile 2013, ha fissato al momento della registrazione del decreto, con il quale il giudice dell’esecuzione ha trasferito la proprietà del bene, il termine ultimo entro il quale il contribuente può richiedere l’applicazione delle cosiddette agevolazioni “prima casa”.
(prezzi IVA esclusa)