11 settembre 2025

Le agevolazioni “prima casa” non spettano a chi ne ha già usufruito

Per la Cassazione è irrilevante l’inidoneità dell’immobile posseduto a soddisfare le esigenze abitative familiari

Fiscal Sentenze n. 31 - 2025

Autore: Paola Mauro
Chi abbia già acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa”, non può chiederle nuovamente per un altro acquisto, anche se il primo immobile è diventato inidoneo a soddisfare le esigenze abitative familiari. L’idoneità abitativa dell’immobile conta solo quando quello preposseduto è stato acquisito senza agevolazioni nello stesso Comune. È quanto emerge dalla lettura di una recentissima sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

Indice argomenti

  • Agevolazione “prima casa” con l’immobile inidoneo
  • Il caso: mancanza del requisito dell'“impossidenza”
  • La tesi difensiva respinta: alloggio troppo piccolo e inadeguato dopo la nascita di due figli
  • Come funziona in concreto il principio affermato dalla Cassazione?
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  • Le agevolazioni “prima casa” non spettano a chi ne ha già usufruito (PDF) (292 kB)
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