Chi abbia già acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa”, non può chiederle nuovamente per un altro acquisto, anche se il primo immobile è diventato inidoneo a soddisfare le esigenze abitative familiari. L’idoneità abitativa dell’immobile conta solo quando quello preposseduto è stato acquisito senza agevolazioni nello stesso Comune. È quanto emerge dalla lettura di una recentissima sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione.
Indice argomenti
- Agevolazione “prima casa” con l’immobile inidoneo
- Il caso: mancanza del requisito dell'“impossidenza”
- La tesi difensiva respinta: alloggio troppo piccolo e inadeguato dopo la nascita di due figli
- Come funziona in concreto il principio affermato dalla Cassazione?
Documento in PDF
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Le agevolazioni “prima casa” non spettano a chi ne ha già usufruito (PDF) (292 kB)
-
Infografica - Fiscal sentenze.pdf (561 kB)
Le agevolazioni “prima casa” non spettano a chi ne ha già usufruito
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata