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Chi abbia già acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa”, non può chiederle nuovamente per un altro acquisto, anche se il primo immobile è diventato inidoneo a soddisfare le esigenze abitative familiari. L’idoneità abitativa dell’immobile conta solo quando quello preposseduto è stato acquisito senza agevolazioni nello stesso Comune. È quanto emerge dalla lettura di una recentissima sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione.
(prezzi IVA esclusa)