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Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", è possibile affermare che il provvedimento di revoca dell’Ufficio finanziario è inibito dagli ostacoli frapposti dall’inquilino all’esecuzione dello sfratto, poiché essi configurano – ove riconducibili a un momento successivo al rogito - l’esimente della “forza maggiore” rispetto al termine di diciotto mesi entro il quale deve avvenire il trasferimento della residenza del compratore nel Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato.
(prezzi IVA esclusa)