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L’amministratore societario, una volta accettato l’incarico, ha diritto al compenso, salvo i casi di una diversa previsione statutaria, nel senso della gratuità dell’attività svolta, oppure della rinuncia espressa o tacita; ma in quest’ultimo caso occorre che il silenzio/inerzia faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto. Al di fuori di tali ipotesi, l’incarico si presume oneroso.
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