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In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo e quello con metodo induttivo c.d. "puro" sussiste, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. È questo il principio che si ritrae dall’interessante ordinanza della Corte di Cassazione n.7604 dell’8 marzo 2022.
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