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La Corte di Cassazione, in tema di accertamento basato sugli studi di settore, ha recentemente sostenuto (Sez. 5 civ. n. 15604/2016) che l’applicazione dello strumento “evoluto”, ove discenda dalla richiesta del contribuente in occasione del contraddittorio preventivo, ha l’effetto di dispensare l’Amministrazione Finanziaria dall’onere probatorio in sede giudiziale.
Ad avviso della Corte, non è coerente col sistema delineato dalla sentenza 26635/09 delle Sezioni Unite “che, una volta che il contraddittorio preventivo si sia svolto con le garanzie di difesa del contribuente e le parti siano addivenute a punti fermi sui quali sia stato raggiunto l'accordo, di questo non si possa poi tenere conto in sede contenziosa, considerando lo stesso tamquam non esset”. Nella dinamica del sistema incentrato su contraddittorio in fase amministrativa e contraddittorio processuale, non è corretto ritenere che, qualunque sia l'esito del contraddittorio preventivo, rimangano inalterati, in sede contenziosa, i criteri di riparto dell'onere della prova.
(prezzi IVA esclusa)