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Se è disposto in autotutela l’annullamento di un atto impositivo, il successivo provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria che, sempre in autotutela, annulla il precedente annullamento non è idoneo a far rivivere l’originario atto impositivo annullato: deve necessariamente essere adottato un nuovo avviso in sostituzione. La rinnovazione non può avvenire se è già decorso il termine di decadenza per il compimento dell’atto o se è intervenuto giudicato di merito. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 8 ottobre 2013, n. 22827.
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