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In tema d’imposta comunale sulla pubblicità, affinché un cartello stradale possa svolgere anche la funzione di segnale pubblicitario, non è necessario che assieme al nome dell’industria o dello stabilimento compaia il prodotto commercializzato o l’attività svolta. I segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti infatti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell’articolo 5 del
D.Lgs. n. 507 del 1993. È quanto emerge dalla sentenza 11 aprile 2014 n. 8616 della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Tributaria.
(prezzi IVA esclusa)