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Dalla lettura di una recentissima sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione emerge che, quando si procede per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, l’amministratore “di fatto” della società dichiarata fallita può essere identificato nella persona che ha intrattenuto i rapporti negoziali con i finanziatori, i fornitori e i clienti, essendo ciò sintomatico della partecipazione alla gestione o cogestione dell’attività d’impresa.
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